Chiunque, fraudolentamente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Per i reati punibili con pena diversa https://www.avvocatoonlinechat.com/avvocati-penalisti-italiani-thun-svizzera.html