Per tali considerazioni, la riforma del 2015 ha riformulato l’art. 25 ter allineandolo alle altre previsioni del decreto tramite l’eliminazione di qualsiasi riferimento a diversi criteri di imputazione della responsabilità all’estafermo. Il primo requisito per l’attribuzione della responsabilità agli enti è che il dipendente abbia commesso un “reato presupposto”. La https://www.avvocatourgente.com/pena-prescrizione-reato-custodia-cautelare